Rimpatrio Salma e Ceneri

Rimpatrio Salma

Deceduto in Italia o all’estero come riportarlo in patria.
Rimpatrio Salma e Ceneri

Qual’è la procedura per far rientrare una salma nel Paese d’Origine ?

Quando si decide di tumulare nel Paese d’Origine una persona deceduta in Italia, si va incontro ad un iter non breve e non semplice.

PASSAPORTO MORTUARIO

Documenti da presentare per il rimpatrio della salma o delle ceneri

-Autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile
-Estratto dell’atto di morte plurilingue della persona deceduta
-Certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante:
-che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva;
-che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo;
-che l’incassatura della salma è stata effettuata a norma di legge artt. 30 e 32 del DPR 285/90
-Nulla osta all’ingresso della salma nel paese estero di destinazione, rilasciato dall’Autorità —Consolare straniera (solo nel caso che il trasporto funebre sia diretto in paesi non aderenti alla -Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937)
Due marche da bollo di € 16,00

Riferimenti normativi Rimpatrio delle Salme

Allo stato attuale, non vi è una normativa specifica, che disciplina il rientro dei defunti, cittadini stranieri, nei propri paesi di origine. In Italia, si può fare riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, alla circolare del Ministero della Salute (Sanità) n. 24 del 1993 e, per quanto riguarda le competenze e le autorizzazioni al D.P.C.M. del 26 maggio 2000 attuativo del D.lgs. n. 112 del 1998, A livello internazionale può essere segnalata la Convenzione di Berlino del 1937, riguardante il trasporto dei cadaveri, che però ha valore solo per i Paesi che vi hanno aderito.
La procedura, vede interessato innanzitutto il Comune, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni, dove lo straniero è deceduto.
Bisogna poi distinguere a seconda che lo straniero sia cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino (Italia, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Olanda, Francia, Svizzera, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Cile, Messico) oppure no.

Rimpatrio cittadini defunti di Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino

Nel caso di rimpatrio della salma in un Paese non aderente alla Convenzione, occorre presentare una istanza al Comune (all’Ufficio di stato civile) sottoscritta da un familiare, con la richiesta di autorizzazione al seppellimento ed al trasporto fuori dal Comune (nel caso in cui venga incaricata un’Agenzia funebre di espletare le pratiche, la domanda previa delega dei familiari, potrà essere sottoscritta anche dall’incaricato dell’agenzia) contenente le generalità del deceduto.
Questa istanza è volta all’ottenimento dell’autorizzazione al trasporto.
All’istanza è necessario allegare, innanzitutto l’estratto per riassunto del certificato di morte, rilasciato dagli stessi Uffici Comunali. Deve poi essere allegato il “nulla-osta all’introduzione”, rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale la salma è diretta. Il nulla-osta deve essere legalizzato presso gli uffici della Prefettura.
Qualora, a seguito della morte, vi sia stato l’intervento dell’Autorità giudiziaria, è necessario anche il nulla osta per il trasporto all’estero rilasciato dalla stessa Autorità, E’ poi, ancora necessario un certificato della Azienda Sanitaria Locale (ASL) che certifichi le condizioni igieniche e medico-legali della salma e della cassa nella quale verrà effettuato il trasporto.
In particolari situazioni sanitarie, possono inoltre essere necessarie anche le certificazioni ed autorizzazioni rilasciate dal Ministero della salute. L’istanza al Comune deve essere accompagnata da una marca da bollo da € 16,00.

Nel caso di rimpatrio di ceneri,

Alcune certificazioni non sono richieste, L’autorizzazione viene rilasciata in lingua italiana, e gli oneri di traduzione e legalizzazione nella lingua del Paese di destinazione sono a carico dei familiari. (Per quanto riguarda la legalizzazione dell’autorizzazione, in mancanza di specifici accordi internazionali, si consiglia di rivolgersi alle proprie Autorità diplomatiche per ottenere le adeguate informazioni).
Ottenuta l’autorizzazione al trasporto all’estero, ne viene data comunicazione al Prefetto della Provincia del luogo di frontiera dal quale la salma lascerà l’Italia.

Rimpatrio cittadini defunti di Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino

Nel caso il defunto sia cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, è necessario il “passaporto mortuario” che viene rilasciato dagli Uffici del Comune dove è avvenuto il decesso.
I documenti da presentare al Comune sono gli stessi previsti per i Paesi non aderenti, però non è necessario il nulla osta all’introduzione rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica in cui in cui la salma è diretta., Il Passaporto mortuario viene rilasciato in lingua italiana, e gli oneri di traduzione e legalizzazione nella lingua del Paese di destinazione sono a carico dei familiari.

I costi

I costi per il rimpatrio della salma sono a carico dei familiari, in alcuni casi però, sono previsti dei contributi da parte delle Regioni o dei Comuni. Si consiglia, per ulteriori informazioni, di rivolgersi agli Uffici Comunali oppure, alle Agenzie funebri che possono essere incaricate dai familiari di espletare le pratiche necessarie al rimpatrio dello straniero.

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