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Diritto alla sepoltura

Diritto alla sepoltura, successione, discendenti, sepolcro

Successione Eredi della Sepoltura, la Tomba familiare.

NUOVO REGOLAMENTO DEI SEVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PALERMO

1. Il diritto d’uso delle sepolture private   Art. 64

concesse a persone fisiche è strettamente riservato alla persona del concessionario e ai suoi familiari. La natura familiare del sepolcro si presume, in assenza di una diversa destinazione d’uso impressa dal concessionario nel contratto di concessione stipulato con il legale rappresentante dell’Amministrazione Comunale.

2. Per familiari del concessionario fondatore si intendono:

coniuge non divorziato, ascendenti e discendenti in linea retta, generi e nuore; essi hanno comunque diritto a fruire delle sepolture, salvo quanto disposto al comma 3 dell’art. 65.

2. bis Si potrà consentire la tumulazione di altri parenti o affini fino al 4° grado
previa autorizzazione del fondatore del sepolcro o dei successivi concessionari.

3. Alla morte dell’ultimo beneficiario del diritto d’uso del sepolcro,

come indicato nel comma precedente, la concessione cimiteriale si trasmetterà in capo agli eredi legittimi di costui, in analogia e secondo le norme che regolano la successione dei parenti, come disciplinata dal titolo II del libro II del codice civile.

4. In difetto di parenti idonei alla successione, da reperirsi anche a mezzo ricerche anagrafiche,
pubblici proclami o con avvisi opportunamente collocati all’ingresso del cimitero o presso la stessa
sepoltura per un periodo minimo di un anno, l’area con tutto ciò che vi insiste sarà riacquistata dal
Comune, ma in ogni caso non prima di 20 anni dal decesso dell’ultimo avente diritto noto
all’Amministrazione.15

5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, la successione nella titolarità della concessione cimiteriale non ha luogo tra i parenti oltre il 6° grado.

1. Alla morte del concessionario fondatore del sepolcro, Art. 65 –

I beneficiari del diritto alla fruizione dello stesso, ai sensi dell’articolo precedente, dovranno delegare per l’esercizio del diritto d’uso della sepoltura uno tra essi, notiziandone formalmente il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali che provvederà ad aggiornare la titolarità della concessione ed a darne comunicazione alla Direzione del Cimitero interessato;tale delega dovrà essere effettuata dai beneficiari discendenti del concessionario di primo grado, nonché dai discendenti di primo grado eventualmente individuati quali beneficiari del concessionario nell’atto di concessione. Solo in caso di eventuale decesso di questi ultimi tale delega dovrà essere effettuata dai discendenti di grado ulteriore e fino al 6° grado. Qualora nel termine di 30 giorni i beneficiari del diritto non individuino il delegato alla
gestione del sepolcro quest’ultimo dovrà intendersi individuato nel beneficiario più anziano per
età ed è ad esso che dovranno essere notificati tutti gli atti relativi alla sepoltura. In difetto non se ne permetterà l’esercizio.

2. Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano altresì ai successori legittimi dell’ultimo
avente diritto a fruire della sepoltura in base all’atto di concessione, ai sensi dell’articolo
precedente, qualora succedano più soggetti nello stesso grado di parentela.

3. Il concessionario fondatore del sepolcro potrà escludere dal diritto d’uso della sepoltura taluno di coloro che sarebbero beneficiari a norma dell’articolo precedente; analoga facoltà è riconosciuta al concessionario fondatore nel corso del rapporto concessorio ed avrà effetto dal momento della ricezione dell’apposita domanda motivata da parte del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, che predisporrà gli atti necessari per la stipula, a spese del richiedente, di un atto integrativo all’originario contratto di concessione.

4. Il concessionario fondatore ha anche facoltà di estendere l’uso della sepoltura ad altri parenti,
affini o estranei, tanto all’atto della stipula del contratto quanto nel corso del rapporto concessore. in quest’ultimo caso si procederà come previsto al comma precedente.

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