Autorizzazione Esercizio Funebre

Attività Funebre a Palermo

Autorizzazione Esercizio alle Onoranze Funebri, sala del commiato

Attività` del settore funerario «Ogni comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attivita` funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio»;

Servizi per il commiato

1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l’attivita` funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato. 2. E`prevista l’istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.

 E`compito del comune regolamentare l’attivita

`4. di cui al presente articolo, secondo princı`pi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale. 5. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l’attivita` funebre, in condizioni di pari dignita`. I servizi per il commiato possono essere altresı` destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo. 6. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio.

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